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Sez. 1, Sentenza n. 4367 del 25/03/2003 (Rv. 561390 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | Cumulo soggettivo e cumulo oggettivo ex artt. 33 e 104 cod. proc. civ. - Connessione per coordinazione - Configurabilità - Conseguenze - Mutamento del rito ex art. 40 comma terzo novellato dalla legge 353/1990 - Applicabilità a cause non connesse né subordinate per effetto di scelta dell'attore - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561390-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE

Le fattispecie di cumulo soggettivo (art. 33 cod. proc. civ.) ed oggettivo (art. 104 stesso codice) di domande - espressioni della cd. connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una contraddizione tra giudicati - non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 40, comma terzo cod. proc. civ., come introdotto dalla legge 353/1990, non essendo consentito che il mutamento del rito, imposto da detta norma, sia conseguenza di una mera scelta dell'attore con riferimento a cause non connesse o non collegate da rapporti di evidente subordinazione, in caso opposto restando vulnerato il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 della Costituzione (si è così esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio, con riferimento a domande riguardanti la proprietà di immobili ovvero l'incremento di valore degli stessi, per essersi ritenuta inapplicabile la regola di cui al citato art. 40 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)