Sez. 3, Sentenza n. 388 del 16/01/1991 (Rv. 470511 - 01)
Prova civile - Testimoniale - Ammissione (procedimento) - Modo di deduzione - Lista dei testimoni | In genere - Ammissione della prova e fissazione dell'udienza per l'assunzione - Mancata indicazione del termine per l'indicazione dei testi - Possibilità di indicazione sino all'inizio della prova - Configurabilità.
Prova civile - Testimoniale - Ammissione (procedimento) - Modo di deduzione - Lista dei testimoni
Qualora il giudice ammetta la prova testimoniale e fissi l'udienza per la relativa assunzione, senza stabilire un termine perentorio per l'indicazione dei testi, deve ritenersi che egli abbia concesso alla parte la possibilità di indicare i testi sino all'inizio della prova avvalendosi implicitamente della facoltà - di natura meramente discrezionale - prevista dall'ultimo comma dell'art. 244 cod. proc. civ. di consentire l'indicazione tardiva dei testimoni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)