Sez. 3, Sentenza n. 12419 del 16/05/2008 (Rv. 603158 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - IN GENERE | Ammissione della prova e fissazione dell'udienza per l'assunzione - Omessa fissazione del termine per l'indicazione dei testi - Ammissibilità dell'indicazione sino all'inizio della prova - Sussistenza ai sensi dell'art. 244 cod. proc. civ. nel testo antecedente alla parziale abrogazione per effetto della legge n. 353 del 1990.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - IN GENERE
Qualora il giudice ammetta la prova testimoniale e fissi l'udienza per la relativa assunzione, senza stabilire un termine perentorio per l'indicazione dei testi, deve ritenersi che egli abbia concesso alla parte la possibilità di indicare i testi sino all'inizio della prova avvalendosi implicitamente della facoltà, avente natura meramente discrezionale, di consentire l'indicazione tardiva dei testimoni prevista dall'ultimo comma dell'art. 244 cod. proc. civ., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 353 del 1990.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)