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Sez. L, Sentenza n. 15993 del 18/12/2001 (Rv. 551225 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Verifica da effettuare per il collocamento in mobilità ex art. 4 della legge n. 223 del 1991 - Ambito - Totalità delle posizioni lavorative dell'impresa - Conseguenze - Interdipendenza tra collocamento in CIGS e collocamento in mobilità - Esclusione - Applicazione del suddetto principio in sede di impugnativa del licenziamento adottato dopo la messa in mobilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551225-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

L'ambito della verifica da effettuare per disporre il collocamento in mobilità ex art. 4 della legge n. 223 del 1991 abbraccia l'impresa nel suo complesso e può estendersi anche a posizioni lavorative non comprese nel trattamento di integrazione salariale. Ne consegue che il provvedimento con il quale il lavoratore è stato collocato in CIGS non assume alcun rilievo in sede di impugnativa del licenziamento conseguente al collocamento in mobilità, la cui legittimità deve essere valutata con esclusivo riferimento agli accordi sindacali che ne costituiscono il fondamento specifico. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva considerato erroneo l'assunto difensivo secondo cui la collocazione in mobilità doveva considerarsi una conseguenza della collocazione in CIGS, essendo realizzabile solo nei confronti dei soggetti posti in CIGS, sicché dalla dimostrazione dell'illegittimità rispetto al singolo lavoratore della collocazione in CIGS sarebbe derivata anche l'illegittimità del successivo collocamento in mobilità).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)