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Sez. L, Sentenza n. 11455 del 19/06/2004 (Rv. 573746 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Verifica da effettuare per il collocamento in mobilità ex art. 4 della legge n. 223 del 1991 - Ambito - Totalità delle posizioni relative all'impresa - Conseguenze - Valutazioni della legittimità del licenziamento - Provvedimento di collocazione del lavoratore in CIGS - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573746-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

L'ambito della verifica da effettuare per disporre il collocamento in mobilità ex art. 4 della legge n. 223 del 1991 abbraccia l'impresa nel suo complesso e può estendersi anche a posizioni lavorative non comprese nel trattamento di integrazione salariale. Ne consegue che il provvedimento con il quale il lavoratore è stato collocato in CIGS non assume alcun rilievo in sede di impugnativa del licenziamento conseguente al collocamento in mobilità, la cui legittimità deve essere valutata con esclusivo riferimento agli accordi sindacali che ne costituiscono il fondamento specifico.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)