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Sez. 3, Sentenza n. 22006 del 13/10/2006 (Rv. 593016 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione di responsabilità ex art. 4 legge 117/88 per illegittima detenzione a seguito di ordinanza di custodia cautelare - Termine di decadenza - Rilevanza della pronunzia in tema di danno da ingiusta detenzione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593016-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di responsabilità civile dei magistrati, ai fini del decorso del termine di decadenza biennale per la proposizione dell'azione risarcitoria di cui all'art. 5 della legge 117/1988, è irrilevante la data in cui è divenuta irrevocabile la decisione che ha liquidato il danno da ingiusta detenzione, atteso che tra i due istituti non vi è alcuna connessione o pregiudizialità, trattandosi di azioni distinte, la prima basata su una responsabilità del magistrato, a titolo di dolo o colpa grave, ovvero per colpevole diniego di giustizia, l'altra fondata soltanto sui dati obbiettivi contemplati dalle relative norme, che prescindono dall'accertamento di eventuali profili colposi nella condotta del magistrato.

Riferimenti normativi: Legge 16/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST., Legge 16/04/1988 num. 117 art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)