Sez. 1, Sentenza n. 15246 del 03/12/2001 (Rv. 550773 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione di responsabilità ex art. 4 legge n. 117/1988 di indagato assoggettato a misura cautelare detentiva - Ammissibilità - Presupposti - Esperimento delle impugnazioni e rimedi previsti - Riesame al tribunale competente ex art. 309 cod. proc. pen. avverso ordinanza emessa da giudice incompetente - Inclusione - Necessità - Ritardo nella trasmissione degli atti - Irrilevanza - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile dei magistrati, costituisce condizione di ammissibilità dell'azione proposta ai sensi dell'art. 4, n. 2 della legge n. 117 del 1988 l'esperimento di tutte le impugnazioni o comunque dei rimedi previsti dall'ordinamento; pertanto, deve negarsi l'ammissibilità dell'azione nel caso in cui, lamentandosi la lesione del diritto di libertà personale, prodotta dal protrarsi dell'ingiusta detenzione, non sia stata proposta istanza di riesame avverso l'ordinanza che ha disposto la misura della custodia in carcere; la preclusione di cui all'art. 4 n. 2 cit. non viene meno nel caso in cui la misura sia stata adottata, in via eccezionale, da giudice incompetente, essendo il riesame innanzi al tribunale del capoluogo della provincia, in cui ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza, il mezzo di gravame ordinario anche quando sia proposto contro provvedimenti di giudice incompetente, senza che assuma rilievo - ipotizzandosi l'ingiustizia della misura e non il superamento dei termini di custodia - l'eventuale ritardo con cui gli atti siano stati trasmessi al giudice competente, essendo il provvedimento restrittivo la causa della dedotta lesione.
Riferimenti normativi: Legge 16/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 16/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 309, Cod. Proc. Pen. art. 328
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)