Sez. 1, Sentenza n. 2639 del 17/07/1969 (Rv. 342280 - 01)
DIRITTO ECCLESIASTICO - ENTI ECCLESIASTICI - PERSONALITA GIURIDICA E RICONOSCIMENTO - RICONOSCIMENTO CHIESE PUBBLICHE OD APERTE AL CULTO - ENTI ECCLESIASTICI - DISCIPLINA GIURIDICA DAL CODICE CIVILE ALBERTINO AL CONCORDATO - RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA - NECESSITA DEL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA STATALE - CHIESE APPARTENENTI AD ENTI ECCLESIASTICI NON SOPPRESSI ED ERETTE ANTERIORMENTE AL VIGORE DEL COD.CIV.1865 - ESCLUSIONE - ALTRE CHIESE APERTE AL CULTO - SUSSISTENZA - RICONOSCIMENTO D'UFFICIO O IMPLICITO - PRECLUSIONE.*
DIRITTO ECCLESIASTICO - ENTI ECCLESIASTICI - PERSONALITA GIURIDICA E RICONOSCIMENTO - RICONOSCIMENTO CHIESE PUBBLICHE OD APERTE AL CULTO - ENTI ECCLESIASTICI - DISCIPLINA GIURIDICA DAL CODICE CIVILE ALBERTINO AL CONCORDATO - RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA - NECESSITA DEL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA STATALE - CHIESE APPARTENENTI AD ENTI ECCLESIASTICI NON SOPPRESSI ED ERETTE ANTERIORMENTE AL VIGORE DEL COD.CIV.1865 - ESCLUSIONE - ALTRE CHIESE APERTE AL CULTO - SUSSISTENZA - RICONOSCIMENTO D'UFFICIO O IMPLICITO - PRECLUSIONE.*
Per quanto attiene alla disciplina giuridica degli enti ecclesiastici, secondo il sistema del codice civile Albertino del 1837 si ritenevano muniti, agli effetti civili, di personalita giuridica, quegli enti che avessero tale qualita secondo le Disposizioni del diritto canonico secondo il sistema del codice civile del 1865, mentre veniva mantenuto il riconoscimento della personalita giuridica agli enti ecclesiastici esistenti, si esigeva un provvedimento dell'autorita statale per quelli di nuova Costituzione. Con le leggi eversive (n.3035 del 1865 e n.3348 del 1867) venne soppressa la personalita di alcuni enti ecclesiastici gia precedentemente riconosciuti e, infine, con l'art.29 del concordato fra la Santa Sede e l' Italia, mentre veniva mantenuta la personalita degli enti ecclesiastici gia riconosciuti, veniva invece prevista - per quelli che non ne fossero muniti - la possibilita di un riconoscimento da concedersi volta per volta dall'autorita statale, con provvedimento 'ad hoc', con modalita poi specificate dal RD n. 2262 del 1929 ne consegue che, se per le chiese erette anteriormente all'entrata in vigore del codice civile del 1865 ed appartenenti ad enti ecclesiastici non soppressi dalla legislazione eversiva - rimanendo in vigore lo stato di fatto derivante dalla disciplina canonistica - non si rende necessario, ai fini del riconoscimento della loro personalita, rispetto al nostro diritto positivo, un conforme provvedimento dell'autorita statale, tale provvedimento (da richiedersi secondo le modalita prevista dal citato regio decreto) e invece necessario per ogni altra Chiesa aperta al culto, con esclusione della possibilita di un riconoscimento ex officio e, a fortiori, della possibilita del cosiddetto riconoscimento implicito (come nel caso del decreto di autorizzazione dell'ente, non munito di personalita, ad accettare lasciti o donazioni.*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 810 art. 29, Legge 27/05/1929 num. 848 art. 4, Legge 02/12/1929 num. 2262 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)