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Sez. 2, Sentenza n. 2134 del 30/07/1966 (Rv. 324155 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE - SPESE DEL GIUDIZIO - RECUPERO NEI CONFRONTI DEL TERZO CHE DOPO L'ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE ABBIA ACQUISTATO REALMENTE IL BENE DAL SIMULATO ALIENANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324155-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE - SPESE DEL GIUDIZIO - RECUPERO NEI CONFRONTI DEL TERZO CHE DOPO L'ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE ABBIA ACQUISTATO REALMENTE IL BENE DAL SIMULATO ALIENANTE - ESCLUSIONE.*

Il creditore che abbia esperito vittoriosamente Azione di simulazione assoluta della vendita di un bene del suo debitore e che voglia garantirsi per le spese giudiziarie derivanti da tale processo, deve iscrivere apposita ipoteca giudiziale. Se a cio non provvede, egli non ha Azione per il recupero del credito contro il terzo che, successivamente all'accertamento della simulazione, abbia acquistato il bene dal finto alienantè il terzo, infatti, non e tenuto a rispondere di un debito del proprio dante causa e, d'altra parte, la sentenza che pronuncia la simulazione non costituisce titolo con efficacia reale contro il terzo che abbia acquistato da chi sia stato riconosciuto proprietario effettivo. Ne l'Azione di simulazione puo essere assimilata a quella revocatoria in ordine alla quale l'art.602 cod.proc.civ. consente che il creditore possa espropriare il bene oggetto di alienazione, poi revocata per frode, nei confronti dei successivi acquirenti di esso. L'Azione di simulazione e l'Azione revocatoria sono invero ben distinte, avendo la prima lo scopo e l'effetto di far rientrare il bene nel patrimonio del debitore (da cui, del resto, era uscito solo apparentemente), mirando, invece, la seconda solo a rendere possibile la sotto posizione del bene ad esecuzione forzata, quantunque la proprieta di esso continui a restare validamente trasferita ad un terzo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2910, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Proc. Civ. art. 602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)