Sez. 2, Sentenza n. 337 del 10/02/1970 (Rv. 345230 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - LEGGE N 1684 DEL 1962 - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITA - EFFETTI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - LEGGE N 1684 DEL 1962 - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITA - EFFETTI.*
Anche nella disciplina dell'edilizia antisismica contenuta negli artt 6 e 8 della legge 25 novembre 1962, n 1684, e accolto il principio della prevenzione espresso negli artt 875 e 877 cod civ. pertanto, qualora la costruzione eretta per prima sia a distanza inferiore a quella legale di tre metri dal confine, il vicino, che voglia a sua volta costruire, deve arretrarsi fino a lasciare il prescritto intervallo di isolamento di metri sei, ovvero erigere la propria fabbrica in aderenza a quella preesistente. (Conf n 2566-69 massima n 324155).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 871, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Cod. Civ. art. 877, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)