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Sez. L, Sentenza n. 4622 del 05/09/1985 (Rv. 442084 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442084-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ.*

A norma dell'art. 2120 cod. civ., i criteri per la Determinazione dell'indennità di fine rapporto sono quelli dell'anzianità e dell'ultima retribuzione, mentre il riferimento alla categoria deve essere inteso come richiamo generico al concetto astratto ed atemporale di appartenenza ad una categoria comprensiva di tutte le diverse categorie in cui il rapporto di lavoro si sia articolato; ne consegue che la specifica disciplina del rapporto può assegnare diverso rilievo ai periodi di appartenenza a categorie diverse dall'ultima, adottando per essi differenziati coefficienti di computo dell'ultima retribuzione, i quali, ove non fissati dalla contrattazione collettiva (che, peraltro, può prevedere anche l'utilizzabilità dell'intera retribuzione dell'ultima categoria di appartenenza), vanno individuati dal giudice secondo i criteri degli Usi e dell'equità, con possibile utilizzazione dei coefficienti di calcolo stabiliti per le varie categorie nelle quali l'anzianità si è maturata. (V 2918/84, mass n 434968).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)