Sez. 1, Sentenza n. 1502 del 06/03/1980 (Rv. 405056 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennita espropriativa, devono trovare applicazione i criteri di Determinazione della indennita medesima fissati dalla legge in base alla quale la espropriazione e stata disposta (nella specie, legge 25 giugno 1865 n 2359), mentre resta precluso il ricorso a criteri stabiliti da altre leggi (nella specie, legge 22 ottobre 1971 n 865), delle quali la pubblica amministrazione avrebbe potuto o dovuto avvalersi. (Conf 900/79, mass n 397053).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)