Sez. 1, Sentenza n. 5312 del 09/08/1983 (Rv. 430218 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - DECISIONE SU DI ESSA - NORMATIVA APPLICABILE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - DECISIONE SU DI ESSA - NORMATIVA APPLICABILE.*
La scelta operata dalla pubblica amministrazione fra i diversi procedimenti espropriativi, apprestati dall'ordinamento in relazione alle diverse finalità pubbliche, è funzionale alla causa dell'espropriazione e agli scopi di pubblico interesse da realizzare in concreto, ed implica valutazioni di ordine sociale, economico, politico, etc., riservate alla medesima pubblica amministrazione, titolare del potere espropriativo con la conseguenza che tale scelta non è sindacabile dal giudice ordinario neppure incidenter tantum ai soli effetti della Determinazione dell'indennità, in quanto questa non può essere assoggettata ad una disciplina diversa da quella regolatrice del tipo di procedimento prescelto, nel cui ambito il momento ablatorio e quello indennitario sono inscindibilmente connessi. Pertanto, nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennità - che non ha funzione impugnatoria del decreto di espropriazione ed è diretto, invece, ad accertare la sola misura dell'indennità - il diritto soggettivo dell'espropriato, oggetto della tutela, è quello di ottenere che l'indennità medesima venga correttamente liquidata in applicazione delle norme in base alle quali è stato instaurato il procedimento ablatorio ed emesso il decreto di espropriazione ed a questa disciplina deve corrispondentemente attenersi il giudice, non essendogli consentito di adottare criteri stabiliti da leggi riguardanti un diverso modello espropriativo. (V 4690/81, mass n 415410; (V 1502/80, mass n 405056; (V 134/83).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)