Sez. 1, Sentenza n. 3187 del 27/10/1998 Ud. (dep. 09/03/1999) Rv. 212774 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Sentenza - Dichiarazione di estinzione del reato per oblazione - Possibilità di qualificare la sentenza come emessa a seguito di "giudizio" - Esclusione - Impugnazione della parte civile - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE
La disciplina dettata dall'art.162-bis cod.pen., la quale prevede che la domanda di oblazione deve essere proposta "prima dell'apertura del dibattimento" e che, in caso di rigetto, la domanda medesima può essere nuovamente formulata "sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado", nonché la stessa finalità deflattiva dell'istituto, consentono di escludere che la sentenza con la quale il giudice dichiara non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta oblazione possa ritenersi pronunciata in esito al "giudizio", anche nella ipotesi, estrema e del tutto anomala, in cui la pronuncia stessa sia successiva alla discussione finale. Ne deriva che la parte civile non può proporre impugnazione contro la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per oblazione, in quanto l'art.576, comma 1, cod.proc.pen. prevede la possibilità per la parte civile di impugnare, ai soli effetti della responsabilità civile, la sentenza di proscioglimento pronunciata "nel giudizio". D'altra parte, neppure sussisterebbe interesse a proporre impugnazione, giacché, a norma degli artt.652 e 654 cod.proc.pen., produce effetti nel giudizio civile solo la sentenza penale irrevocabile "di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)