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Sez. 1, Sentenza n. 11706 del 06/10/1998 Ud. (dep. 12/11/1998) Rv. 211798 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Oblazione facoltativa - Modificazione dell'originaria imputazione nel corso del dibattimento - Presentazione dell'istanza prima della discussione finale, ma oltre il termine di cui al comma primo dell'art. 162-bis cod. pen. - Ritualità - Fattispecie: contestazione di delitto di collezione di armi con licenza scaduta derubricato come contravvenzione all'art. 13 t.u.l.p.s..
Stato
decisa il 1998-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211798-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

Il termine, di carattere perentorio, entro il quale il contravventore deve di norma chiedere di essere ammesso all'oblazione facoltativa di cui all'art. 162-bis cod. pen. (prima dell'apertura del dibattimento) non opera anche in quei casi in cui tale facoltà non sia dalla legge prevista in relazione al titolo di reato contestato nel decreto di citazione e il titolo stesso venga in un momento successivo modificato. (Fattispecie nella quale il fatto, qualificato nel decreto di citazione a giudizio come reato di cui all'art. 10, commi sesto e decimo, della legge n. 110 del 1975, ostativo alla concedibilità dell'oblazione era stato successivamente ritenuto, con ordinanza emessa nel corso del dibattimento, integrare gli estremi della contravvenzione all'art. 13 t.u.l.p.s.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)