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Sez. 1, Sentenza n. 11161 del 20/11/1996 Ud. (dep. 24/12/1996) Rv. 206428 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO | Pericolo presunto - Configurabilità - Riferibilità alla collettività o ad un numero rilevante di persone - Necessità - Esclusione - Situazione di pericolo riguardante anche singoli lavoratori - Sufficienza - Elemento psicologico - Semplice coscienza e volontà di omettere le cautele prescritte e consapevolezza del pericolo per l'incolumità delle persone - Sufficienza.
Stato
decisa il 1996-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206428-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 437 cod. pen. - omessa collocazione di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro - il pericolo presunto che la norma in esame intende prevenire non deve necessariamente interessare la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, potendo esso riguardare anche gli operai di una piccola fabbrica, in quanto questa norma prevede anche il pericolo di semplici infortuni individuali sul lavoro e tutela anche l'incolumità dei singoli lavoratori: per quanto riguarda l'elemento psicologico del reato in questione, è sufficiente la coscienza e volontà di omettere le cautele prescritte, nonostante la consapevolezza del pericolo per l'incolumità delle persone.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)