Sez. 1, Sentenza n. 9815 del 16/06/1995 Ud. (dep. 22/09/1995) Rv. 202544 - 01
Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro | Pericolo presunto - Configurabilità - Riferibilità alla collettività o ad un numero rilevante di persone - Esclusione - Elemento psicologico - Semplice coscienza e volontà di omettere le cautele prescritte e consapevolezza del pericolo per l'incolumità delle persone - Sufficienza.
Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
L'art. 437 cod. pen. prevede e prescrive il fatto di chi smette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. Ne consegue che il pericolo presunto che la norma in esame intende prevenire non deve necessariamente interessare la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, potendo esso riguardare anche gli operai di una piccola fabbrica, in quanto questa norma prevede anche il pericolo di semplici infortuni individuali sul lavoro e tutela anche l'incolumità dei singoli lavoratori. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato in questione, è sufficiente la coscienza e volontà di omettere le cautele prescritte, nonostante la consapevolezza del pericolo per l'incolumità delle persone.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)