Sez. 3, Sentenza n. 1428 del 24/02/1983 (Rv. 426252 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ALBO DEI CONSULENTI - MANCATA ISCRIZIONE NEGLI ALBI DEI CONSULENTI TECNICI - LIMITE AL POTERE DI SCELTA DEL GIUDICE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ALBO DEI CONSULENTI - MANCATA ISCRIZIONE NEGLI ALBI DEI CONSULENTI TECNICI - LIMITE AL POTERE DI SCELTA DEL GIUDICE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'iscrizione negli albi dei consulenti tecnici, ripartiti per categorie, non pone un limite al potere di scelta discrezionale che spetta al giudice, il quale può nominare qualunque persona - sia iscritta o meno all'albo o, se iscritta, sia inserita nell'una piuttosto che nell'altra categoria - che reputi provvista di Competenza specifica in relazione alla questione tecnica da risolvere, fermo restando il potere della parte di muovere censure alla consulenza effettuata, denunciandola come erronea ovvero inidonea per incompetenza tecnica della persona nominata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 13, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)