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Sez. 2, Sentenza n. 14906 del 06/07/2011 (Rv. 618578 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA | Iscrizione all'albo dei consulenti - Mancanza o invalidità - Nullità della nomina - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618578-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA

La mancanza o l'invalidità della iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici non è motivo di nullità della relativa nomina da parte del giudice, la cui scelta è insindacabile in sede di legittimità, così come quella di attenersi, in tutto o in parte, al relativo parere, ove la stessa sia sorretta da adeguata motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 13, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)