Sez. 2, Sentenza n. 14906 del 06/07/2011 (Rv. 618578 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA | Iscrizione all'albo dei consulenti - Mancanza o invalidità - Nullità della nomina - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA
La mancanza o l'invalidità della iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici non è motivo di nullità della relativa nomina da parte del giudice, la cui scelta è insindacabile in sede di legittimità, così come quella di attenersi, in tutto o in parte, al relativo parere, ove la stessa sia sorretta da adeguata motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 13, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)