Sez. L, Sentenza n. 1105 del 01/02/2000 (Rv. 533357 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Rinvio pregiudiziale ex art. 177 del Trattato istitutivo - Presupposti - Questione relativa all'applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 1369 del 1960 in materia di interposizione fittizia di manodopera - Necessità del rinvio - Insussistenza.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
Il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di giustizia europea, ai sensi dell'art. 177 del Trattato istitutivo della C.E.E., presuppone che la questione interpretativa, rilevante per la definizione della controversia, riguardi norme comunitarie. Pertanto, non sussiste la necessità del rinvio nel caso in cui la questione riguardi l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui alla legge n. 1369 del 1960 in materia di interposizione fittizia di manodopera, disciplina che - riguardando esclusivamente la repressione dei possibili illeciti nell'ambito della tutela delle condizioni del lavoro subordinato - non incide su posizioni garantite dalla normativa comunitaria concernente la libera circolazione dei servizi e la libertà di domanda e di offerta del lavoro.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)