Sez. 1, Sentenza n. 9485 del 19/07/2000 (Rv. 538554 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Rinvio pregiudiziale ex art. 177 del Trattato istitutivo - Ammissibilità - Presupposti.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
Il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea ai sensi dell'art. 177 del Trattato istitutivo della CEE, rinvio obbligatorio per i giudici nazionali di ultima istanza, presuppone che sussistano dubbi in ordine all'interpretazione di norme comunitarie e che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al "thema decidendum" sottoposto all'esame del giudice nazionale ed alle norme "interne" che lo disciplinano; ne consegue che l'istanza di rinvio ai sensi dell'art. 177 cit. può essere esaminata dal giudice nazionale solo ove contenga un dettagliato riferimento sia alla normativa comunitaria da "interpretare", sia alla normativa "interna" che sarebbe applicabile al caso "sub iudice" e che si ritiene incompatibile con la suddetta normativa comunitaria.
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)