Sez. 3, Sentenza n. 2335 del 12/04/1980 (Rv. 406026 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - MANCATA DISPONIBILITA DA PARTE DEL CREDITORE DEL DENARO DOVUTOGLI - PREGIUDIZIO PATRIMONIALE - ACCERTAMENTO - FATTO NOTORIO E PRESUNZIONI - RILEVANZA - PREGIUDIZIO DERIVATO AD OPERATORI ECONOMICI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - MANCATA DISPONIBILITA DA PARTE DEL CREDITORE DEL DENARO DOVUTOGLI - PREGIUDIZIO PATRIMONIALE - ACCERTAMENTO - FATTO NOTORIO E PRESUNZIONI - RILEVANZA - PREGIUDIZIO DERIVATO AD OPERATORI ECONOMICI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Al fine di dimostrare il pregiudizio patrimoniale subito dal creditore che non abbia potuto tempestivamente disporre del danaro dovutogli deve ritenersi utilizzabile ogni mezzo di prova, compresi il notorio acquisito alla comune esperienza e le presunzioni desumibili dalle condizioni e qualita personali del creditore: in particolare, trattandosi di operatori economici, occorre riferirsi all'attivita pregressa e a quella prevedibile come normale di detti operatori, in relazione alla struttura della loro azienda e alle condizioni del momento. (Conf 3776/79, mass nn 400217, 400218, 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)