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Sez. U, Sentenza n. 3776 del 04/07/1979 (Rv. 400217 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - MORA DEL DEBITORE - PRINCIPIO NOMINALISTICO - APPLICABILITA - SVALUTAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400217-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - MORA DEL DEBITORE - PRINCIPIO NOMINALISTICO - APPLICABILITA - SVALUTAZIONE - CONSEGUENZE.*

Le obbligazioni pecuniarie, le quali danno luogo al cosiddetto debito di valuta, sono soggette al principio nominalistico espresso dall'art 1277 cod civ e continuano ad esserlo anche dopo la scadenza, per cui la prestazione si estingue, pur dopo che il debitore sia caduto in mora, col pagamento della quantita di moneta cui essa e commisurata, anche se questa durante la mora abbia perduto parte del suo potere di acquisto per effetto della svalutazione, mentre la svalutazione stessa in se non e un danno giuridico, ma un'evenienza che puo aggravare il pregiudizio derivante al creditore dall'inadempimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)