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Sez. 3, Sentenza n. 3835 del 22/01/1982 Ud. (dep. 15/04/1982) Rv. 153190 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - OBBLIGATORIETÀ - MANCATA CITAZIONE DELL'IMPUTATO - INSANABILITÀ - MANCANZA DI IMPUGNAZIONE SPECIFICA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153190-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - OBBLIGATORIETÀ - MANCATA CITAZIONE DELL'IMPUTATO - INSANABILITÀ - MANCANZA DI IMPUGNAZIONE SPECIFICA - IRRILEVANZA.*

L'ordinanza dichiarativa di contumacia, allorché venga denunciata per un vizio di motivazione concernente l'impedimento a comparire dell'imputato, deve essere impugnata in modo autonomo, ai sensi degli artt. 200 e 438, terzo comma, cod. proc. pen.. quando, invece, la nullità riguardi la regolare Costituzione del rapporto processuale per preteso vizio della vocatio in iudicium essa può essere dedotta o rilevata in ogni stato e grado del procedimento indipendentemente da una impugnativa specifica. (Conf mass n 145501).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)