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Sez. 6, Sentenza n. 17741 del 21/09/1989 Ud. (dep. 22/12/1989) Rv. 182912 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA TARDIVAMENTE DEDOTTA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - ORDINANZA CHE RIFIUTI L'ACQUISIZIONE, PERCHÉ PRODOTTO TARDIVAMENTE, DI DOCUMENTO INTESO A PROVARE IL LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - OBBLIGATORIETÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1989-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182912-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA TARDIVAMENTE DEDOTTA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - ORDINANZA CHE RIFIUTI L'ACQUISIZIONE, PERCHÉ PRODOTTO TARDIVAMENTE, DI DOCUMENTO INTESO A PROVARE IL LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - OBBLIGATORIETÀ - RATIO.*

L'ordinanza con la quale il giudice, all'udienza di prosecuzione, abbia rifiutato l'acquisizione del documento - ritenendone tardiva la produzione - a mezzo del quale il difensore intendeva fornire la prova del legittimo impedimento dell'imputato a comparire alla prima udienza e pertanto a provocare la revoca della dichiarazione di contumacia allora emessa, deve essere comunque impugnata ai sensi dell'art. 200 cod. proc. pen. perché possa farsene valere l'eventuale nullità. Infatti, una tale nullità, ove sussistente, non incide sulla valida Costituzione del rapporto processuale che si è instaurato con la regolare notifica del decreto di citazione e con la formale dichiarazione di contumacia, ma solo sulla ritualità di tale dichiarazione, sicché essa non può che farsi valere con l'autonoma impugnazione dell'ordinanza e non ai sensi dell'art. 185 n. 3 cod. proc. pen. (V mass n 180122; (Conf mass n 153190; (Conf mass n 136453; (Conf mass n 125878; (contra mass n 169039).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)