Sez. 2 - , Ordinanza n. 29170 del 20/10/2021 (Rv. 662703 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Affari di valore superiore ad Euro 520.000, 00 - Liquidazione giudiziale del compenso senza alcun incremento percentuale - Ammissibilità - Obbligo di motivazione - Necessità - Fondamento - Liquidazione superiore all'aumento percentuale massimo - Ammissibilità - Sindacato di legittimità - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di compensi professionali in favore degli avvocati per gli affari di valore superiore ad Euro 520.000, 00, il d.m. n. 55 del 2014, nella parte in cui prevede che alla relativa liquidazione si applica, "di regola", un incremento fino al 30% dei parametri numerici contemplati dai relativi scaglioni di riferimento (ed individuati, nella specie, dall'art. 22 del cit. d.m.), impone uno specifico apporto motivazionale, esplicativo delle ragioni sottese a tale scelta, nel solo caso in cui il giudice reputi di non disporre alcun incremento percentuale, restando egli, al contrario, libero di stabilire un aumento in misura anche superiore al massimo del 30%, applicando i criteri generali di cui all'art. 4 del medesimo d.m. n. 55, con decisione non censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 6, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)