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Sez. 3 - , Ordinanza n. 89 del 07/01/2021 (Rv. 660050 - 02)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 - Vincolo ai parametri medi - Esclusione - Scostamento rispetto ai valori minimi o massimi - Specifica motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 2021-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660050-02

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)