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Sez. 1, Sentenza n. 41 del 04/01/1966 (Rv. 320088 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - EVENTO NON COMUNICATO NE NOTIFICATO.*
Stato
decisa il 1966-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320088-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - EVENTO NON COMUNICATO NE NOTIFICATO.*

Quando gli eventi previsti dall'art.299 cod. proc. civ. tra cui la perdita della capacita di stare in giudizio, si avverano nei riguardi della parte, che si e costituita a mezzo di procuratore, quest'ultimo deve dichiararlo in udienza o lo deve notificare alle altre parti, in Mancanza, la notifica della impugnazione puo farsi alla persona della parte presso il procuratore e non necessariamente alla persona che rappresenta la parte divenuta incapace.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)