Sez. 1, Sentenza n. 41 del 04/01/1966 (Rv. 320088 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - EVENTO NON COMUNICATO NE NOTIFICATO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - EVENTO NON COMUNICATO NE NOTIFICATO.*
Quando gli eventi previsti dall'art.299 cod. proc. civ. tra cui la perdita della capacita di stare in giudizio, si avverano nei riguardi della parte, che si e costituita a mezzo di procuratore, quest'ultimo deve dichiararlo in udienza o lo deve notificare alle altre parti, in Mancanza, la notifica della impugnazione puo farsi alla persona della parte presso il procuratore e non necessariamente alla persona che rappresenta la parte divenuta incapace.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)