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Sez. 3, Sentenza n. 578 del 02/03/1973 (Rv. 362652 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DI UNA SOCIETA INCORPORATA - ESTINZIONE DOPO IL DEPOSITO DELLA SENTENZA - VALIDITA DELLA NOTIFICAZIONE - CONDIZIONI - ISCRIZIONE DEL FATTO ESTINTIVO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362652-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DI UNA SOCIETA INCORPORATA - ESTINZIONE DOPO IL DEPOSITO DELLA SENTENZA - VALIDITA DELLA NOTIFICAZIONE - CONDIZIONI - ISCRIZIONE DEL FATTO ESTINTIVO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA - INAPPLICABILITA.*

L'impugnazione e validamente notificata al procuratore costituito di una societa estintasi per incorporazione dopo il deposito della sentenza impugnata, se l'istante non ebbe notizia dell'evento modificatore della capacita della persona giuridica mediante notifica, oppure mediante dichiarazione del procuratore all'udienza. In contrario, non puo invocarsi la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione, art 2193 cod civ, perche tale principio non opera nel campo del processo. (Conf 3346/69, mass n 343409; V 541/69, mass n 338691; (V 879/68, mass n 332202; 41/66, mass n 320088; 154/47; 1060/41).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2193

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)