Sez. 5, Ordinanza n. 4076 del 20/09/1999 Cc. (dep. 10/11/1999) Rv. 214560 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE | Patteggiamento - Poteri del giudice - Valutazione nel merito della pretesa - Esclusione - della legittimazione a costituirsi - Necessità.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di applicazione della pena a richiesta delle parti, il giudice, se non può apprezzare la fondatezza della domanda della parte civile, ha tuttavia, il potere-dovere di valutare la legittimazione della costituzione ai fini della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali a favore di quella.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)