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Sez. 5, Ordinanza n. 4076 del 20/09/1999 Cc. (dep. 10/11/1999) Rv. 214560 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE | Patteggiamento - Poteri del giudice - Valutazione nel merito della pretesa - Esclusione - della legittimazione a costituirsi - Necessità.
Stato
decisa il 1999-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214560-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di applicazione della pena a richiesta delle parti, il giudice, se non può apprezzare la fondatezza della domanda della parte civile, ha tuttavia, il potere-dovere di valutare la legittimazione della costituzione ai fini della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali a favore di quella.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)