Sez. 6, Sentenza n. 17612 del 19/03/2007 Cc. (dep. 08/05/2007) Rv. 236421 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Costituzione di parte civile - Dichiarazione di inammissibilità dopo l'accordo sulla pena - Illegittimità - Ragione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE
In tema di patteggiamento, pur dopo l'accordo delle parti sulla pena, è illegittimo il provvedimento che dichiara inammissibile la costituzione di parte civile del danneggiato dal reato, perché, quantunque in tale particolare procedura non sia apprezzabile la fondatezza della domanda risarcitoria o restitutoria, sussiste tuttavia il potere-dovere del giudice di valutare la legittimazione alla costituzione medesima, al fine della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della stessa parte civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)