Sez. 6, Sentenza n. 14884 del 25/03/2026 Ud. (dep. 24/04/2026) Rv. 289891-02
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Impedimento dell'esercizio della funzione educativa e di ogni forma di estrinsecazione della responsabilità genitoriale - Necessità - Possibilità del genitore cui il minore è stato sottratto di contattarlo - Rilevanza - Esclusione.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione di minori, è necessario che il soggetto agente impedisca all'altro genitore l'esercizio della funzione educativa e, in generale, di ogni forma di estrinsecazione della responsabilità genitoriale, essendo irrilevante, per converso, che quest'ultimo sia a conoscenza del luogo in cui il minore si trova e possa contattarlo tramite la mediazione dell'autore della condotta di sottrazione.
Cod. Pen. art. 574 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)