diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 14884 del 25/03/2026 Ud. (dep. 24/04/2026) Rv. 289891-02

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Impedimento dell'esercizio della funzione educativa e di ogni forma di estrinsecazione della responsabilità genitoriale - Necessità - Possibilità del genitore cui il minore è stato sottratto di contattarlo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289891-02

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione di minori, è necessario che il soggetto agente impedisca all'altro genitore l'esercizio della funzione educativa e, in generale, di ogni forma di estrinsecazione della responsabilità genitoriale, essendo irrilevante, per converso, che quest'ultimo sia a conoscenza del luogo in cui il minore si trova e possa contattarlo tramite la mediazione dell'autore della condotta di sottrazione.

Cod. Pen. art. 574 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)