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Sez. 3, Sentenza n. 4186 del 19/10/2016 Ud. (dep. 30/01/2017) Rv. 269069 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Sottrazione da parte di uno dei genitori - Configurabilità del reato - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269069-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE

Integra il reato di cui all'art. 574 cod. pen. la condotta di un genitore che, contro la volontà dell'altro, sottragga il figlio per un periodo di tempo rilevante, impedendo l'altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall'ambiente d'abituale dimora. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato, con rinvio, la decisione della Corte di appello territoriale che, nel confermare la condanna dell'imputato, non aveva sufficientemente argomentato in ordine alla eccepita irrilevanza della sottrazione del minore, protrattasi per soli tre giorni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 574 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)