Sez. 1, Sentenza n. 2799 del 16/07/1975 (Rv. 376819 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DATA DELLA DELIBERAZIONE - OMISSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DATA DELLA DELIBERAZIONE - OMISSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Quando non sia dubbio che la causa sia stata decisa dopo l'udienza di discussione, la Mancanza della data della deliberazione non determina nullita della sentenza, trattandosi di un'omissione materiale, alla quale puo ovviarsi con il rimedio della procedura di correzione di cui agli artt 287 e 288 cod proc civ. (Conf 396/71, mass n 349992; 3642/69, mass n 343865).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)