Sez. 3, Sentenza n. 3642 del 07/11/1969 (Rv. 343865 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DATA DELLA DELIBERAZIONE - DIFETTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - CERTEZZA SULLA POSTERIORITA DELLA PRONUNZIA RISPETTO ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DATA DELLA DELIBERAZIONE - DIFETTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - CERTEZZA SULLA POSTERIORITA DELLA PRONUNZIA RISPETTO ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE.*
Quando non sia dubbio che la causa sia stata decisa dopo l'udienza di discussione, la Mancanza della data di deliberazione non determina la nullita della sentenza, trattandosi di un'omissione materiale, cui puo ovviarsi con il rimedio degli artt 287 e 288 cod proc civ. (V 1368-64 1393-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)