Sez. 3, Sentenza n. 5873 del 24/05/1991 (Rv. 472341 - 01)
Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - Procedimento esecutivo - In genere | Legittimazione all'esecuzione - Spettanza esclusiva al creditore - Interesse del condannato ad attuare la sentenza - Realizzazione con l'adempimento spontaneo - Ammissibilità.
Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - Procedimento esecutivo - In genere
La legittimazione all'esecuzione forzata di una sentenza di condanna ad un facere o ad un non facere spetta soltanto alla parte che vi risulti aver diritto all'adempimento del relativo obbligo e non a chi vi sia condannato, il cui eventuale interesse ad attuarlo trova realizzazione nell'adempimento spontaneo salvo restando per lui, nel caso di incertezze derivanti da contestazioni circa la corrispondenza dell'attuazione in corso ed il precetto contenuto nella sentenza di condanna, il ricorso ad un'azione di accertamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)