Sez. L, Sentenza n. 10850 del 10/11/1990 (Rv. 469714 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - DEDUZIONE SOLTANTO DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE NON ACCOLTA DAI GIUDICI DEL MERITO - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - DEDUZIONE SOLTANTO DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE NON ACCOLTA DAI GIUDICI DEL MERITO - AMMISSIBILITÀ.*
Poiché finalità dell'impugnazione è di conseguire una pronuncia più favorevole di quella contenuta nella sentenza impugnata, deve ritenersi ammissibile il ricorso per Cassazione ancorché riproponga soltanto una questione di legittimità costituzionale non accolta dai giudici di merito, dovendo presumersi - in forza del suo rapporto di strumentalità con il merito della controversia - che la questione è stata dedotta quale mezzo al fine di conseguire il risultato più favorevole di rimuovere la norma applicata così che, in sostanza, l'impugnazione viene ad investire, sia pure per implicito, il capo o il punto della sentenza regolata dalla norma giuridica sospetta di incostituzionalità. (V 3441/84, mass n 435455; (V 2476/83, mass n 472341; (Conf 3922/87, mass n 452776).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)