diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 10328 del 11/02/2021 Cc. (dep. 17/03/2021) Rv. 280673 - 01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CORTE DI CASSAZIONE | Art.7-ter ord. giud. – Omessa previsione del divieto di assegnazione del ricorso straordinario avverso il provvedimento adottato nel giudizio di rinvio alla medesima Sezione che ha disposto l'annullamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280673-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CORTE DI CASSAZIONE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-ter, r.d. 30 maggio 1941, n. 12 con riferimento agli artt. 111, 117 Cost., in relazione al § 6 della Conv. EDU, nella parte in cui non prevede che il ricorso straordinario avverso il provvedimento emesso nel giudizio di rinvio non sia assegnato alla stessa Sezione che ha pronunciato l'annullamento, atteso che la procedura prevista dall'art. 610, comma 1-bis, cod. proc. pen. è volta a garantire l'efficace organizzazione interna della Corte di cassazione e non la terzietà ed imparzialità del giudice, la cui tutela è affidata ai casi di incompatibilità tassativamente previsti dall'art. 34 cod. proc. pen., per situazioni di pregiudizio all'interno del medesimo procedimento e della stessa "regiudicanda".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Regio Decr. 30/05/1941 num. 12 art. 7 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)