Sez. 3, Sentenza n. 43121 del 17/07/2019 Cc. (dep. 21/10/2019) Rv. 277176 - 02
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE | Inammissibilità della richiesta - Impugnazione - Accoglimento - Annullamento senza rinvio per la celebrazione di un nuovo giudizio relativo alla fase rescindente - Regola di cui all'art. 634, comma 2, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE
In tema di revisione, la regola di cui all'art. 634, comma 2, cod. proc. pen. – per la quale la Corte di cassazione, se accoglie il ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità della richiesta, rinvia il giudizio ad una diversa corte d'appello – non si applica nel caso di annullamento senza rinvio e conseguente devoluzione al giudice di merito di un nuovo giudizio relativo alla fase rescindente, con riferimento alla preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta in rapporto all'astratta idoneità del "novum" dedotto a demolire il giudicato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)