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Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione feriale dei termini d'impugnazione - Applicazione - Presupposti - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661957-02

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

In tema di impugnazioni, sono sospesi i soli termini che ricadano nel periodo feriale, non essendovi, altrimenti, l'esigenza di differire attività che dovrebbero compiersi durante il tempo destinato al riposo estivo.

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)