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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17640 del 25/08/2020 (Rv. 658722 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Computo dei termini processuali mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri.
Stato
decisa il 2020-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658722-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO

Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2963 com. 4, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)