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Sez. 1, Sentenza n. 4924 del 19/02/1987 Ud. (dep. 16/04/1987) Rv. 175746 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - NORME DI CUI ALL'ART. 71 L.N. 685 DEL 1975 - CONTENUTO - VIOLAZIONI PLURIME - UNIFICABILITÀ - EX ART. 81 COD. PEN. - APPLICABILITÀ DELL'ESIMENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175746-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - NORME DI CUI ALL'ART. 71 L.N. 685 DEL 1975 - CONTENUTO - VIOLAZIONI PLURIME - UNIFICABILITÀ - EX ART. 81 COD. PEN. - APPLICABILITÀ DELL'ESIMENTE - CONDIZIONI.*

La norma di cui all'art. 71 della legge n. 685 del 1975 delinea una varietà di condotte alternative, per cui le violazioni del precetto penale devono considerarsi plurime quando le azioni realizzino le diverse ipotesi dalla norma configurate come autonome. Tali violazioni, pertanto, costituiscono distinti reati materialmente concorrenti ed eventualmente, ai fini del trattamento sanzionatorio, unificabili nel nesso della continuazione ex art. 81 cod. pen. se tra loro collegate sotto l'aspetto teleologico. Ne consegue che l'esimente di cui all'art. 80 della legge sopra indicata non è applicabile alla coltivazione delle sostanze stupefacenti, che si configura come condotta autonoma rispetto alle altre ipotesi previste dall'art. 71 della stessa legge.*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)