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Sez. 6, Sentenza n. 7495 del 18/01/1990 Ud. (dep. 30/05/1990) Rv. 184437 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - CESSIONE DI QUANTITÀ NON MODICA DI SOSTANZA STUPEFACENTE - DETENZIONE DELLA MEDESIMA - ASSORBIMENTO NELLA CESSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184437-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - CESSIONE DI QUANTITÀ NON MODICA DI SOSTANZA STUPEFACENTE - DETENZIONE DELLA MEDESIMA - ASSORBIMENTO NELLA CESSIONE - CONDIZIONI.*

Le diverse condotte previste dall'art. 71 della legge n. 685 del 1975 sugli stupefacenti perdono la loro individualità solo quando siano attuate dallo stesso soggetto, per lo stesso quantitativo di droga e contestualmente - intesa la contestualità non come rigida unità di tempo, di luogo e di Azione ma come un susseguirsi di vari Atti, diretti ad un unico fine e senza apprezzabili soluzioni di continuità -, sicché costituiscano la manifestazione dell'unico potere di disposizione sulla cosa. In tali condizioni, infatti, la detenzione per uso non terapeutico di terzi è assorbita dalla cessione, con un passaggio necessario da un "minus" (detenzione) ad un "maius" (cessione), sicché per la continenza implicita della prima figura delittuosa nella seconda - non risultante dalla dizione della norma incriminatrice, ma determinata dalla natura intrinseca del fatto configurato nella disposizione legislativa - si ha non più di un concorso di reati ma una sorta di reato progressivo, un unico reato con il quale lo stesso bene giuridico della salute pubblica risulta offeso con gravità crescente, per la messa in circolazione della sostanza stupefacente. (V mass n 175746; (V mass n 167479, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)