Sez. L, Sentenza n. 7103 del 29/07/1994 (Rv. 487578 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al contratto per i professori d'orchestra della R.A.I. in tema di assunzione a termine nei complessi stabili.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione di disposizioni collettive di diritto comune integra un giudizio di fatto insindacabilmente lasciato alla valutazione del giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o del vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva interpretato l'art. 46 del contratto collettivo per i professori d'orchestra della R.A.I. nel senso che esso, nello specificare il precetto contenuto nell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 concretizzandone ed adattandone il contenuto alle particolarità del settore di applicazione, regola le assunzioni a tempo determinato non soltanto per i complessi di musica sinfonica, ma anche per quelli di musica leggera (gli uni e gli altri "stabili" secondo la disciplina negoziale), nonché per i complessi di musica varia destinati ad integrare, con particolari cicli di programmazione, l'attività dei complessi stabili; con riferimento a questi ultimi la stipulazione di contratti a tempo determinato è consentita secondo la norma collettiva citata, solo in caso di sostituzioni temporanee, intese cioè ad ovviare alle occasionali assenze dei professori componenti fissi, ovvero di assunzioni di componenti aggiunti, per tali dovendosi intendere le assunzioni finalizzate ad arricchire la composizione di base dell'orchestra - sinfonica e ritmica - normalmente utilizzata nell'attività aziendale della produzione di spettacoli, in relazione a particolari esigenze strumentistiche non suscettibili di essere soddisfatte con la struttura musicale permanente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)