Sez. 6, Sentenza n. 11767 del 09/03/1990 Ud. (dep. 24/08/1990) Rv. 185176 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - COMMERCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - INTERVENUTA CESSIONE E DIFFUSIONE DELLA DROGA - ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DELL'IMPUTATO IDONEA A PREVENIRE REATI FUTURI - APPLICABILITÀ DELLA ATTENUANTE PREVISTA DALL'ART. 62 N. 6 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - COMMERCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - INTERVENUTA CESSIONE E DIFFUSIONE DELLA DROGA - ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DELL'IMPUTATO IDONEA A PREVENIRE REATI FUTURI - APPLICABILITÀ DELLA ATTENUANTE PREVISTA DALL'ART. 62 N. 6 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*
L'attenuante di cui alla seconda parte dell'art. 62 n. 6 cod. pen. non può essere applicata all'imputato di concorso in traffico e spaccio di sostanze stupefacenti quando la sua attività collaborativa, pur potendo contribuire alla prevenzione di reati futuri, non presenta alcuna efficacia ai fini della elisione del gravissimo danno sociale già perpetrato attraverso la intervenuta diffusione della droga. (V mass n 176970; (V mass n 171957; (Conf mass n 182376).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6, Legge 22/12/1975 num. 685 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)