Sez. 6, Sentenza n. 14545 del 26/06/1989 Ud. (dep. 27/10/1989) Rv. 182376 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - COSIDDETTO "PENTITISMO" - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE: "COLLABORAZIONE" DI IMPUTATO DI REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - COSIDDETTO "PENTITISMO" - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE: "COLLABORAZIONE" DI IMPUTATO DI REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI.*
Se il cosiddetto "pentitismo", come comportamento positivo, può essere valutato ai fini della concessione delle attenuanti generiche, tuttavia nessun rilievo può presentare in ordine alla configurabilità della specifica circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha ritenuto che la "collaborazione" dell'imputato, se poteva contribuire a prevenire il diffondersi della droga - avendo egli contribuito ad identificare la rete di spacciatori - tuttavia non presentava alcuna efficacia al fine di "elidere" o, comunque, di ridurre il gravissimo danno sociale ormai già perpetrato dalla banda di spacciatori, cui lo stesso imputato apparteneva).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6, Legge 22/12/1975 num. 685 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)