Sez. 1, Sentenza n. 2159 del 12/04/1979 (Rv. 398505 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - INGIURIE - INFEDELTA DEL CONIUGE COSTITUENTE MOTIVO DI ADDEBITABILITA DELLA SEPARAZIONE SOTTO LA NUOVA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - INGIURIE - INFEDELTA DEL CONIUGE COSTITUENTE MOTIVO DI ADDEBITABILITA DELLA SEPARAZIONE SOTTO LA NUOVA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA.*
Anche dopo la riforma del diritto di famiglia, in regime di separazione l'ingiuria grave puo costituire motivo di addebitabilita della separazione. Pertanto l'infedelta del coniuge separato puo dar luogo a comportamenti che offendono il decoro e l'onorabilita dell'altro coniuge, quando: a) la condotta del coniuge sia obiettivamente ed evidentemente tale da ingenerare nell'altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento da parte del consorte; b) tale comportamento sia animato dalla consapevolezza e dalla volonta di commettere un fatto che si sappia lesivo dell'altrui onore e dignita, pur non essendo necessario il dolo specifico di voler recare offesa; C) dalla condotta stessa sia effettivamente derivato un pregiudizio per la dignita personale, attesa la sensibilita del coniuge tradito e dell'ambiente in cui vive. (V 1785/77, mass n 385514).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)