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Sez. 1, Sentenza n. 5635 del 28/10/1982 (Rv. 423413 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - ADDEBITABILITÀ - COSIDDETTO ADULTERIO SENTIMENTALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423413-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - ADDEBITABILITÀ - COSIDDETTO ADULTERIO SENTIMENTALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Perché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la separazione per cosiddetto adulterio sentimentale (o apparente) in cui rileva non la violazione dell'Obbligo di fedeltà, in tesi non dimostrata, ma l'offesa all'onore del coniuge arrecato da un comportamento dello altro coniuge, che, per il modo con il quale si manifesta sia obiettivamente tale da ingenerare nel consorte e nei terzi il fondato sospetto di tradimento, è necessario che tale apparente infedeltà si ricavi dal comportamento del coniuge, con la conseguenza la separazione non sarà addebitabile ove sia lo stesso coniuge offeso a rendere pubblico un comportamento dai terzi non conosciuto. (V 2159/79, mass n 398505; (V 1400/79, mass n 397705; (V 1785/77, mass n 385514).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)