Sez. 2, Sentenza n. 10426 del 02/12/1987 Ud. (dep. 25/10/1988) Rv. 179539 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONE A SCOPO DI ESTORSIONE - DIMINUZIONE DI PENA DI CUI ALL'ART. 630, QUARTO COMMA COD. PEN. - LIBERAZIONE DEL SEQUESTRATO CONDIZIONATA AL PAGAMENTO SUCCESSIVO DEL RISCATTO - INAPPLICABILITÀ DELLA DIMINUZIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONE A SCOPO DI ESTORSIONE - DIMINUZIONE DI PENA DI CUI ALL'ART. 630, QUARTO COMMA COD. PEN. - LIBERAZIONE DEL SEQUESTRATO CONDIZIONATA AL PAGAMENTO SUCCESSIVO DEL RISCATTO - INAPPLICABILITÀ DELLA DIMINUZIONE.*
Non è applicabile la diminuzione di pena prevista dall'art. 630, quarto comma cod. pen. per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, qualora la liberazione della vittima, pur non preceduta dal pagamento del prezzo, sia stata sottoposta alla espressa condizione di tale pagamento sia pure in un momento successivo. (V mass n 171559).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)