Sez. 2, Sentenza n. 245 del 01/10/1985 Ud. (dep. 14/01/1986) Rv. 171559 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - RECESSO ATTIVO - LIBERAZIONE DELLA VITTIMA NON PRECEDUTA DAL PAGAMENTO DEL RISCATTO, MA SOTTOPOSTA ALLA CONDIZIONE DI TALE PAGAMENTO IN UN MOMENTO SUCCESSIVO - APPLICABILITÀ DELLA DIMINUENTE DI CUI ALL'ART. 630, QUARTO COMMA COD. PEN. - ESCLUSIONE - RATIO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - RECESSO ATTIVO - LIBERAZIONE DELLA VITTIMA NON PRECEDUTA DAL PAGAMENTO DEL RISCATTO, MA SOTTOPOSTA ALLA CONDIZIONE DI TALE PAGAMENTO IN UN MOMENTO SUCCESSIVO - APPLICABILITÀ DELLA DIMINUENTE DI CUI ALL'ART. 630, QUARTO COMMA COD. PEN. - ESCLUSIONE - RATIO.*
Non è applicabile la diminuzione di pena, prevista dall'art. 630, quarto comma cod. pen. per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, qualora la liberazione della vittima, pur non preceduta dal pagamento del prezzo, sia stata sottoposta alla espressa condizione di tale pagamento, sia pure in un momento successivo. Infatti, il conseguito riscatto esclude la dissociazione dalla impresa criminosa e si pone in rapporto di esclusiva causalità con il momento finale della condotta antigiuridica, cioè quello del rilascio, che deve essere considerato soltanto operazione tattica - talora necessitata - posta in essere dagli autori del sequestro. (V mass n 147680).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)